È stata pubblicata la sentenza n 419/2021 del Tribunale di Pisa, la
quale conferma la piena illegittimità degli atti compiuti dal Governo
italiano, nonché la palese violazione dei principi Costituzionali.
Sentenza n 419/2021: A metterlo nero su bianco il Giudice Onorario
Dr.ssa Lina Manuali. Riportiamo a seguire i contenuti più salienti della
sentenza.
Si rileva che a causa della epidemia da COVID-19, sono state emanate
disposizioni che hanno comportato la compressione di alcune libertà
garantite dalla nostra Carta Costituzionale, com previsti dagli artt. 13
e seguenti della stessa. Si tratta di libertà che concernono i diritti
fondamentali dell’uomo e costituiscono il “nucleo duro “ della
Costituzione stessa. Tanto che, secondo la dottrina maggioritaria, non
sono revisionabili nemmeno con il procedimento di cui all’art. 138 Cost.
– Revisione della Costituzione.
Non v’è dubbio che i diritti fondamentali degli individui sono
risultati compressi a seguito di delibere del Consiglio dei ministri e
Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 31.01.2020,
dichiarativa dello stato di emergenza, quale atto non avente forza di
legge.
Diversi Presidenti Emeriti della Corte Costituzionale hanno espresso pareri negativi
Sul tema diversi Presidenti Emeriti della Corte Costituzionale hanno
espresso pareri negativi, evidenziando l’incostituzionalità dei DPCM. Il
Consiglio dei Ministri detiene il potere di ordinanza in materia di
protezione civile all’art. 7 – Tipologia degli eventi emergenziali di
protezione civile (Articolo 2, legge 225/1992) individua la tipologia
degli eventi emergenziali, fra le quali rientrano, lettera c.), le:
emergenze di rilievo nazionale connesse con eventi calamitosi di origine
naturale o derivanti dall’attività dell’uomo che in ragione della loro
intensità o estensione debbono, con immediatezza d’intervento, essere
fronteggiate con mezzi e poteri straordinari da impiegare durante
limitati e predefiniti periodo di tempo ai sensi dell’articolo 24”. A
sua volta l’art. 24 disciplina la procedura di dichiarazione dello stato
di emergenza e l’art. 25 stabilisce le ordinanze quali provvedimenti
tesi a coordinare l’attuazione degli interventi necessari e da
effettuare, che possono prevedere misure “in deroga ad oggi disposizione
vigente ….”
Le richiamate disposizioni non hanno nulla a che vedere con
situazioni di “rischio sanitario”, riguardando altri e diversi eventi di
pericolo: “eventi calamitosi di origine naturale o derivanti
dall’attività dell’uomo”, recita l’art. 7 sopra citato.
Anche nella stessa Costituzione non è riscontrabile alcuna
disposizione che conferisca poteri particolari al Governo, tranne che
venga deliberato dalle Camere lo stato di Guerra, nel qual caso, (le
Camere) “conferiscono al Governo i poteri speciali” (art. 78 Cost.).
Manca perciò, un qualsivoglia presupposto legislativo su cui fondare la
delibera del Consiglio del Ministri del 31.1.2020. Con consequenziale
illegittimità della stessa per essere stat emessa in violazione
dell’art. 78 non rientrando tra i poteri del Consiglio dei Ministri
quello di dichiarare lo stato di emergenza sanitaria.
Sentenza n 419/2021: Per la nostra Costituzione uno dei diritti
fondamentali, il più importante, è costituito dalla libertà personale.
A fronte della illegittimità della delibera del CdM del 31.1.2020,
devono reputarsi illegittimi tutti i successivi provvedimenti emessi per
il contenimento e la gestione dell’emergenza epidemiologica da
COVID-19.
Pertanto, con tale provvedimento, avente per altro natura meramente
amministrativa, si è stabilito un divieto generale e assoluto di
spostamento, salvo alcune eccezioni, divieto che si configura perciò, un
vero e proprio obbligo di permanenza domiciliare e come tale limitativo
del diritto di libertà. Per la nostra Costituzione uno dei diritti
fondamentali, il più importante, è costituito dalla libertà personale.
Infatti, dopo l’art. 3, che sancisce la pari dignità sociale di tutti i
cittadini, la Carta Costituzionale indica una serie di diritti
inviolabili.
Fra i quali pone al primo posto quello della libertà personale,
l’art. 13, il quale nei primi tre commi dispone: ‘La libertà personale è
inviolabile’ “. Lo dichiara in esclusiva con una nota ad ASI il
Coordinatore Nazionale dell’Organizzazione Politica Italia nel Cuore
(MIC), Mauro Tiboni. Fonte: ASI