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lunedì 16 marzo 2026
Difendiamo la democrazia: La stabilità di una nazione è legata alla stabilit...
Difendiamo la democrazia: La stabilità di una nazione è legata alla stabilit...: Molti cittadini, purtroppo, ancora non riescono a comprendere che la posta in gioco di questo referendum è la modifica della nostra Costit...
domenica 15 marzo 2026
Creata l’Alta Corte per indurli a scrivere le sentenze come vogliamo noi
Giovanni LimaAVVOCATI E SOCIETÀ CIVILE AUTOREVOLEZZA E LEGALITÀ soSrtoednpl021go9mihregum0to993fal:a 7g550 a904 0 1mz0eh1clr · Creata l’Alta Corte per indurli a scrivere le sentenze come vogliamo noi Per Meloni con la riforma della giustizia si potranno cambiare decisione ingiuste secondo il governo. Siamo alla confessione. https://www.instagram.com/reel/DVpC-pfCllL/?igsh=MWJnMzN2dTgxd3JraQ==
È lo storico intervento di Piero Calamandrei del 1947 con il quale difende l'indipendenza della magistratura come garanzia di libertà per i cittadini, rifiutando la sottomissione del Pubblico Ministero all'esecutivo.
Da AVVOCATI E SOCIETÀ CIVILE AUTOREVOLEZZA E LEGALITÀ
Giovanni Lima · odStsoprne28g6u4hu :4mIhe lt15o61a72e4g9tc90t21 gle706rrlia3 ·
Calamandrei: Il Pubblico Ministero e la garanzia di libertà
È lo storico intervento di Piero Calamandrei del 1947 con il quale difende l'indipendenza della magistratura come garanzia di libertà per i cittadini, rifiutando la sottomissione del Pubblico Ministero all'esecutivo.
Calamandrei sostiene l'unità dell'ordine giudiziario, imparziale e sottomesso solo alla legge, contro la politicizzazione della giustizia penale.
(Assemblea Costituente, 27 novembre 1947)
“ … Si è parlato, in questi giorni, da vari oratori, del pericolo che la magistratura diventi un "quarto potere"; si è parlato del pericolo che la magistratura diventi una casta chiusa, uno Stato nello Stato, una specie di cittadella inespugnabile, sottratta ad ogni controllo della sovranità popolare.
Ebbene, onorevoli colleghi, io credo che queste preoccupazioni siano smentite dalla struttura stessa che noi abbiamo dato a questo progetto. Noi abbiamo voluto che la magistratura fosse indipendente, ma non abbiamo voluto che fosse separata dalla nazione.
L'indipendenza che noi rivendichiamo per i magistrati non è un privilegio dei magistrati: è una garanzia dei cittadini.
Perché il cittadino sia libero, occorre che il giudice sia indipendente.
Ma v'è un punto su cui la discussione è stata più viva: quello del Pubblico Ministero.
Si è detto da alcuni: "Sia pure l'indipendenza per il giudice che giudica; ma il Pubblico Ministero, che è il promotore della giustizia, che è l'organo che deve dare l'impulso al processo, deve essere in qualche modo collegato al Potere esecutivo".
Noi abbiamo risposto di no.
Abbiamo risposto che anche il Pubblico Ministero deve essere un magistrato;
che anche il Pubblico Ministero deve avere le stesse garanzie di indipendenza del giudice.
Perché se voi lasciate il Pubblico Ministero sotto la dipendenza del Governo, voi venite a mettere la giustizia penale sotto la dipendenza della politica.
Se il Pubblico Ministero deve attendere un cenno del Ministro per sapere se deve o non deve iniziare un processo penale contro un uomo politico, se deve o non deve insistere nell'accusa, in quel momento la giustizia penale è finita, e la libertà del cittadino è perduta.
Il Pubblico Ministero, nell'ordinamento che noi abbiamo tracciato, non è l'avvocato dell'accusa: è un magistrato, il quale ha l'obbligo di cercare la verità, anche se la verità giova all'imputato.
Egli appartiene all'ordine giudiziario;
egli respira la stessa aria di imparzialità che respira il giudice.
Questa è l'unità della magistratura che noi abbiamo voluto difendere: l'unità che deriva da una comune cultura, da un comune concorso, da una comune coscienza di magistrato che non deve servire nessun altro padrone se non la legge”.
Atti dell'Assemblea Costituente, Discussioni, vol. IX, seduta di giovedì 27 novembre 1947, pp. 2480 e seguenti.
Piero Calamandrei
#Costituzione #Referendum2026
#ReferendumCostituzionale
#REFERENDUMGIUSTIZIA
Il Capo Provvisorio dello Stato Enrico De Nicola firma l'atto di promulgazione della Costituzione
La FAVOLA della SEPARAZIONE IL CAVALLO di TROIA
di Giorgio Lattanzi, già Presidente della Corte Costituzionale [i]
Fonte: Giustizia Insieme - 15 marzo 2026
“Perché dico No a questa revisione costituzionale.
Tutto ha inizio con quella che io chiamo la favola della separazione delle carriere.
Dopo l’emanazione nel 1988 del nuovo codice di procedura penale si è iniziato ad affermare che la riforma andava completata con la cosiddetta separazione delle carriere dei giudici e dei pubblici ministeri.
E dopo la modifica dell’art.111 Cost. si è sostenuto che il nuovo art. 111 comportava la separazione delle carriere perché stabiliva che il processo si sarebbe dovuto svolgere “tra le parti in condizioni di parità davanti a giudice terzo e imparziale” e la unificazione delle carriere escludeva la parità delle parti e la terzietà del giudice.
Due affermazioni prive di fondamento, che, ripetute in continuazione soprattutto dagli avvocati delle camere penali, sono alla fine sembrate verità indiscutibili.
Il discorso sul nuovo codice e sul nuovo processo, tendenzialmente accusatorio, sarebbe lungo, ma per smentire che questo avrebbe dovuto essere completato con la separazione delle carriere è sufficiente ricordare che durante i lavori per la redazione del codice non si è mai parlato della necessità di separare la carriera dei giudici da quella dei pubblici ministeri e che il decreto legislativo emanato per adeguare l’ordinamento giudiziario al nuovo processo (d.P.R. n. 449 del 1988) non solo non si è dato carico di separare le carriere ma anzi ha facilitato il passaggio da una funzione all’altra.
È da aggiungere che la stessa Corte costituzionale ha affermato che il nuovo sistema processuale «non comporta che, sul piano strutturale ed organico, il pubblico ministero sia separato dalla magistratura costituita in ordine autonomo e indipendente» (C. cost. n.88/1991).
I giudici e i pubblici ministeri compongono la magistratura e si distinguono per l’esercizio delle funzioni, giudicanti o requirenti, pur facendo parte di un’unica carriera ed essendo inseriti in un unico ruolo organico, dopo essere stati assunti con il medesimo concorso.
Questo avviene perché entrambi sono organi di giustizia e sono considerati dalla Costituzione autorità giudiziaria; entrambi, anche se con funzioni diverse, devono concorrere alla corretta applicazione della legge. Infatti, come ha riconosciuto la Corte costituzionale, anche «nell’architettura della delega… il ruolo del pubblico ministero non è quello di mero accusatore, ma pur sempre di organo di giustizia obbligato a ricercare tutti gli elementi di prova rilevanti per una giusta decisione, “ivi compresi gli elementi favorevoli all’imputato” (direttiva n.37)» (C. cost. n. 88/1991).
Gli avvocati penalisti però, alla ricerca di una improbabile parità formale e sostanziale con il pubblico ministero, hanno ritenuto di poterla conseguire attraverso la separazione delle carriere, come se fosse l’unificazione delle carriere della magistratura giudicante e di quella requirente a fare dell’avvocato una figura processuale diversa da quella del pubblico ministero.
Nell’ordinamento, anche senza considerare la sua posizione in materia civile e nelle altre materie in cui è previsto il suo intervento, il ruolo del pubblico ministero è diverso per vari aspetti da quello del difensore: pure quando interviene per la tutela di un interesse specifico l’orizzonte del pubblico ministero è sempre costituito dall’applicazione della legge; è questa il suo fine ultimo. Perciò il pubblico ministero è considerato un “organo di giustizia”, e, benché nel processo penale costituisca una parte, si dice, mi sembra correttamente, che è una “parte imparziale”, diversamente dall’imputato e dal suo difensore, che agiscono per la soddisfazione di un interesse personale, indipendentemente dalla conformità o meno di questo interesse alla legge.
Che l’attività del pubblico ministero debba essere finalizzata alla corretta applicazione della legge, anche nell’interesse dell’imputato, emerge da alcune significative disposizioni del codice di rito e innanzi tutto dall’art. 358 c.p.p. Questo, infatti, in attuazione della direttiva 37 della legge delega, stabilisce che «il pubblico ministero… compie altresì accertamenti su fatti e circostanze a favore della persona sottoposta alle indagini».
È una disposizione cui si tende a non dare troppa importanza, però, quale che ne sia in concreto l’applicazione, a me sembra che delinei chiaramente la funzione del pubblico ministero, che, come “parte imparziale”, raccoglie non soltanto le prove a carico e che pone tutte le prove raccolte, sia quelle a carico, sia quelle a discarico, a disposizione del difensore, a differenza di questo, che acquisisce gli elementi probatori in piena libertà e in piena libertà ne dispone, versandoli o meno, a seconda delle convenienze, negli atti processuali.
Parimenti significativo è l’art. 408 c.p.p., nei termini risultanti dalla riforma Cartabia. Innovando rispetto a quanto era previsto in precedenza, questo articolo stabilisce che il pubblico ministero richiede l’archiviazione non solo nel caso di infondatezza dell’accusa, ma anche «quando gli elementi acquisiti nel corso delle indagini preliminari non consentono di formulare una ragionevole previsione di condanna», e ciò significa che compito del pubblico ministero non è quello di far valere sempre e comunque gli elementi di accusa, che pure esistono, ma quello di porsi nella prospettiva del giudice, rinunciando ad esercitare l’azione penale quando questa non avrebbe successo, cioè negli stessi casi in cui il giudice dell’udienza preliminare, a norma dell’art. 425, comma 3, c.p.p., dovrebbe pronunciare una sentenza di non luogo a procedere.
Il pubblico ministero è il promotore di una decisione formalmente e sostanzialmente giusta, e non l’accusatore a ogni costo, perciò, mentre per il difensore l’aver ottenuto l’assoluzione costituisce sempre una vittoria, anche, e forse a maggior ragione, se l’imputato è colpevole, per il pubblico ministero l’aver ottenuto la condanna quando l’imputato effettivamente è innocente, rappresentando una sconfitta per la giustizia, è di fatto anche una sua sconfitta.
È da aggiungere che il principio di parità delle parti, consacrato dall’art. 111 Cost. e pure richiamato a fondamento della separazione delle carriere, comporta l’esistenza processuale di una complessiva equivalenza delle opportunità riconosciute alle parti per concorrere alla decisione del giudice, il che, come ha chiarito la Corte costituzionale non significa che debba esserci una perfetta simmetria tra le posizioni dell’una e quelle dell’altra, e in particolare, per quanto concerne il processo penale, tra le facoltà riconosciute al pubblico ministero e quelle riconosciute all’imputato e alla sua difesa (C. cost. n. 34/2020, n. 421/2001, n. 26/2007 e n. 298/2008).
In più occasioni la Corte costituzionale ha rilevato che «nel processo penale il principio di parità tra accusa e difesa non comporta necessariamente l’identità tra i poteri processuali del pubblico ministero e quelli dell’imputato, potendo una disparità di trattamento risultare giustificata, nei limiti della ragionevolezza, sia dalla peculiare posizione istituzionale del pubblico ministero, sia dalla funzione allo stesso affidata, sia da esigenze connesse alla corretta amministrazione della giustizia» (C. cost. n. 34/2020).
È a aggiungere che il principio della parità delle parti, analogamente a quello della terzietà e della imparzialità del giudice, riguarda il processo e non l’ordinamento giudiziario, come risulta dal contesto della disposizione e dall’inserimento dell’art. 111 nella sezione seconda del titolo quarto della Costituzione, sulla giurisdizione, e non nella sezione prima, sull’ordinamento, della quale invece fanno parte tutti gli articoli modificati dalla legge costituzionale, ad eccezione dell’art. 87. Perciò se nel processo non fosse garantita la parità delle parti è questo che andrebbe riformato, non la Costituzione.
È anche per questa ragione che ho parlato inizialmente di una favola perché, come ha riconosciuto la Corte costituzionale, «la Costituzione… pur considerando la magistratura come un unico “ordine”, non contiene alcun principio che imponga o al contrario precluda la configurazione di una carriera unica o di carriere separate fra i magistrati addetti rispettivamente alle funzioni giudicanti e a quelle requirenti» (C. cost. n. 37/2000 e n. 58/2022).
Dunque, la separazione delle carriere non è imposta ma neanche esclusa dalla Costituzione è ben può essere realizzata dal legislatore se lo ritiene opportuno. Dell’opportunità si può discutere, ma certamente la sua realizzazione non richiedeva una revisione costituzionale perché ben sarebbe potuta avvenire con una legge ordinaria (C. cost. n. 37/2000), e la favola della necessità della separazione anche per osservare i principi dell’art. 111 Cost. è servita al Governo per innalzare la questione al livello costituzionale e fare apparire opportuno anche un intervento di revisione della Costituzione.
A ben vedere la favola è stata il cavallo di Troia utilizzato dal Governo per penetrare nella cittadella del Titolo IV della Costituzione e sostituirne o modificarne ben sette articoli.
Ho sempre sostenuto che la Costituzione di regola non si dovrebbe toccare e che solo eccezionalmente può essere assoggettata a revisione.
Perché ritengo che per principio si debba dire no alla revisione della Costituzione?
Perché la stabilità di una nazione è legata alla stabilità della sua Costituzione.
La Costituzione è la sua Carta fondamentale e non può essere trattata come una qualunque legge ordinaria, che viene modificata a seconda delle esigenze e delle convenienze anche politiche del momento, come sta avvenendo per la legge elettorale.
La Costituzione è come un orologio di precisione, se se ne cambiano gli ingranaggi è assai probabile che cessi di funzionare correttamente.
Perché poi, in particolare, ritengo si debba dire no a questa revisione?
Innanzitutto, perché è stata approvata in un modo indecente, sulla base di un disegno di legge governativo blindato, che nei quattro passaggi parlamentari non ha potuto ricevere miglioramenti e correzioni, di cui pure avrebbe avuto bisogno, come se la Costituzione fosse patrimonio di una parte politica e non dell’intera Nazione.
È stato infatti realizzato, in solitudine, dalla maggioranza governativa, un ampio intervento modificativo di una parte della nostra Carta fondamentale, che è nata dal lavoro comune di tutte le forze politiche all’epoca presenti nel Parlamento ed è stata approvata a grande maggioranza, con 458 voti favorevoli e 62 contrari, su un totale di 520 votanti.
In secondo luogo, perché comportano un mutamento della natura del pubblico ministero e la disarticolazione dell’ordinamento costituzionale contenuto negli articoli 101-110 Cost., con un forte indebolimento del potere giudiziario.
Questo potere oggi si fonda soprattutto sull’organo di autogoverno, il Consiglio superiore della magistratura, che costituisce il riferimento unico, anche disciplinare, per tutta la magistratura, giudicante e requirente, ed è evidente che il suo smembramento in tre organi (due Consigli superiori e l’Alta Corte disciplinare) e la loro composizione con un sorteggio indeboliscono sostanzialmente la posizione costituzionale della magistratura.
Per non parlare della diversità tra i due sorteggi: uno avviene tra tutti i membri togati e l’altro tra le persone comprese in un elenco di professori in materie giuridiche e avvocati, formato dal Parlamento.
L’aver assimilato i due sorteggi è una manifesta furbizia allo scopo di esercitare una maggiore influenza politica sugli organi in questione, perché i membri di provenienza parlamentare sono comunque di estrazione politica. La parità dei meccanismi elettivi avrebbe richiesto per i membri non togati un sorteggio tra tutti i professori in materie giuridiche e tutti gli avvocati, non solo tra quelli selezionati dal Parlamento.
Che l’obiettivo sia quello dell’indebolimento del potere giudiziario è evidente perché gran parte delle dichiarazioni dei membri del Governo e dei membri della maggioranza che lo sostengono accusano giudici e pubblici ministeri di adottare provvedimenti e di assumere iniziative da loro non condivise, che vengono contestate in modo particolarmente accanito quando riguardano attività o iniziative governative.
Si sta formando una nuova cultura, diversa da quella che informa la nostra Costituzione e che vede nel giudice un applicatore della legge, anche eventualmente in contrasto con gli altri poteri dello Stato; una cultura, tipica dei regimi autoritari, che considera la funzione giurisdizionale servente rispetto all’indirizzo politico dominante e pretende che il giudice con i suoi provvedimenti non ostacoli l’azione governativa ma anzi l’assecondi.
È la linea che aveva espresso nella costruzione dell’ordinamento giudiziario il Guardasigilli fascista Dino Grandi quando aveva escluso «che la Giurisdizione costituisca un potere autonomo dello Stato, dovendo anch’essa informare la sua attività alle direttive generali segnate dal governo».
Per indebolire il potere giudiziario e ottenere l’approvazione della riforma è stata scatenata una accanita campagna di delegittimazione della magistratura, con l’effetto, tra l’altro, di determinare un pericoloso sentimento di sfiducia nella giustizia.
Circola sui social un video in cui la dottoressa Bartolozzi, capo di gabinetto del Ministero della giustizia, nel corso di una trasmissione televisiva, piuttosto accalorata, ha detto: «votate sì e ci togliamo di mezzo la magistratura».
Parole da resa dei conti.
Allora è vero che, come è stato detto, la separazione delle carriere in realtà non c’entra niente con la revisione costituzionale e che si vuole una resa dei conti con la magistratura.
Per raggiungere questo risultato sono state strumentalizzate indagini, processi e decisioni, senza neanche considerare la specifica situazione processuale e la motivazione dei provvedimenti e senza considerare la loro conformità alla legge, a volte, anzi molto spesso, formulando nei confronti dei giudici accuse basate su vere falsità.
Alcuni giorni fa ho assistito a un talk show serale su Rete 4 in cui uno dei partecipanti ha ricordato un delitto commesso da una persona condannata, che invece di essere in carcere era libera, e ha accusato il magistrato di averla lasciata in libertà.
Tutti d’accordo. Nessuno, neppure il conduttore, è intervenuto per spiegare che il magistrato non c’entrava nulla e che la libertà dipendeva esclusivamente dalla legge.
Nessuno ha ricordato che l’art. 656 del codice di procedura penale stabilisce che quando la condanna non è superiore a quattro anni di reclusione il condannato può chiedere l’applicazione di una misura alternativa alla pena e che in attesa della decisione l’esecuzione è sospesa.
Si tratta di una disposizione che ha dato origine al fenomeno dei cosiddetti condannati liberi sospesi, che attualmente sono circa centomila, il che significa che non per un provvedimento dei magistrati ma per una disposizione del codice di procedura penale circa centomila persone, anche condannate per gravi reati (dato che con pene fino a quattro anni sono puniti anche gravi reati), sono libere. E c’è da chiedersi, considerato l’attuale sovraffollamento carcerario, dove altrimenti queste persone potrebbero essere detenute.
È una situazione di una gravità eccezionale, analoga a varie altre che affliggono il mondo della giustizia e che non dipendono dai giudici. Sono situazioni alle quali certo non è diretta a porre rimedio la legge di revisione costituzionale.
Voglio concludere ricordando che ormai non è più in questione la separazione delle carriere ma il ruolo nell’ordinamento della giurisdizione e che con la forsennata delegittimazione della magistratura è stato arrecato alle istituzioni un danno gravissimo; spero solo che il danno non aumenti e che gli italiani, come hanno già fatto nel 2006 e nel 2016 si oppongano alla riforma costituzionale votando NO.
————————————————
[i] Il Presidente Giorgio Lattanzi è uno dei giuristi che più hanno contribuito alla produzione della legislazione penale e processuale italiana, come addetto all’Ufficio legislativo del Ministero della Giustizia, come Direttore generale degli Affari penali del ministero, come coordinatore dei lavori per la redazione del “nuovo” Codice di procedura penale nell’ambito della Commissione ministeriale presieduta da Gian Domenico Pisapia, come Presidente della Commissione istituita dalla Ministra Cartabia nel 2021.
Quale giudice e poi quale Presidente della Corte costituzionale ha esercitato un’influenza determinante sul processo penale attraverso decisioni che hanno ridefinito le garanzie difensive – in tema di contraddittorio, durata del processo e tutela cautelare – e promosso una maggiore efficienza del rito. Si tratta di pronunce sempre orientate a una lettura del codice di procedura penale rispettosa della presunzione di innocenza e delle garanzie difensive e conformi alle convenzioni europee”.
https://www.giustiziainsieme.it/.../3874-la-favola-della...
venerdì 13 marzo 2026
La Costituzione italiana è la bibbia laica di tutti i cittadini di qualsiasi religione.
La Costituzione italiana è la bibbia laica di tutti i cittadini di qualsiasi religione. È stata scritta dopo la liberazione dal nazifascismo, a cui hanno contribuito uomini e donne che hanno partecipato alla Resistenza, e con il sacrificio di migliaia di uomini e donne che hanno dato la propria vita perché potesse essere scritta.
La cosa più bella è che è stata le costituenti e i costituenti l'hanno voluta rendere comprensibile a tutti: parole e concetti semplici proprio perché è di tutti.e tutti hanno il diritto di poterla comprendere.
Mi sorprende non poco chi oggi lamenta che tutti parlano di Costituzione senza essere costituzionalisti: evidentemente ignorano il messaggio che i.costituenti e le costituente hanno voluto dare al popolo nel renderla ad essi comprensibile. Quindi non c'è da meravigliarsi se in questo momento in cui si sta cercando di.modificarne ben ulteriori sette articoli,con l'inganno della modifica delle carriere dei.magistrati, che porterebbe al sua completa disarticolazione, mettendo a rischio la tenuta democratica del Paese.
Orbene molti cittadini consapevoli, pur non essendo costituzionalisti, hanno compreso il pericolo che deriverebbe dalla vittoria del si e per questo stanno lottando per difenderla. Tutti hanno diritto di difendere la Bibbia laica della Repubblica italiana, così come i cattolici difendono la bibbia. Chi non ha capito o non vuole capire il pericolo e disprezza l'impegno di chi si sta mobilitando per la vittoria del NO, che gli piaccia o no, sta venendo meno al dovere di ogni cittadino di difendere la Costituzione della Repubblica nata dalla Resistenza.
Io difendo la Costituzione e la democrazie e di conseguenza voto NO!
Non potrei mai votare si insieme a chi ha problemi con.la giustizia, a chi è condannato anche per reati gravi, a chi disprezza le regole di uno stato democratico,a chi non ha la sensibilità di difendere l'ultimo baluardo prima del baratro.
Nella Toscano
Referendum, perché voto NO (Repubblica, 13 marzo)
Riprendo da Michele Ainis
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Referendum, perché voto NO (Repubblica, 13 marzo)
Dice: in questo referendum bisogna decidere sul merito, sulla bontà delle soluzioni tecniche che ci vengono proposte. Giusto, ma prova a domandare a chi passa per strada: «tu preferisci un Csm oppure due?». Ti beccherai una denuncia per molestie. Ri-dice: però l’appartenenza politica non c’entra, conta soltanto la libera opinione. Curioso, quando tutti i partiti di maggioranza sono schierati come una falange per il «sì», tutte le opposizioni per il «no». Ri-ri-dice: ma la riforma non è contro i magistrati, semmai nel loro interesse, serve a liberarli dalla cappa delle correnti giudiziarie. Ah sì? E allora perché tutti (o quasi) i giudici italiani vi s’oppongono? E perché non passa giorno senza che la stampa di destra spari frecce avvelenate contro questo o quel magistrato? Ma soprattutto: perché s’esercita nel tiro al bersaglio la stessa presidente del Consiglio, usando a pretesto qualsiasi fatto di cronaca, anche se non c’entra un piffero col doppio o triplo Csm?
Cattivi umori, cattivi sentori. E allora turiamoci il naso, proviamo a riflettere sul testo, lasciando perdere il contesto. Carriere separate fra giudici e pm, organi d’autogoverno della magistratura formati per sorteggio. Una bestemmia costituzionale? In linea di principio no. La separazione delle carriere dovrebbe garantire la terzietà del giudice penale, ponendo sulla stessa griglia di partenza l’accusa e la difesa; il sorteggio dovrebbe tagliare le unghie alle correnti giudiziarie, rafforzando l’autonomia di ogni magistrato. Ma il punto non è che cosa fai, bensì come lo fai. Specie se ti trastulli con la fisionomia della giustizia – la dea bendata, che somministra le ragioni e i torti.
Quanto al cordone ombelicale che lega giudici e pubblici ministeri, in primo luogo. La riforma lo recide, benché già adesso si possa cambiare ruolo una sola volta durante la carriera, entro i primi dieci anni di servizio, e con l’obbligo di cambiare sede. Ma stavolta s’usano le cesoie, anziché le forbici. Il pubblico ministero avrà un concorso tutto suo, un Csm solo suo. Diventa potente e prepotente. E a quel punto sarà giustificato mettergli un guinzaglio, assoggettarlo alle direttive del governo, proprio per comprimerne gli eccessi. Risposta al referendum: no, non ci caschiamo.
Quanto al sorteggio, in secondo luogo. Un sorteggio col trucco, giacché i membri togati vengono estratti fra i 10 mila giudici italiani tirando in aria i dadi, i membri laici (quelli di derivazione parlamentare) pescando dentro liste formate dai partiti. Che non si sa quanto saranno lunghe, magari venti nomi, così uno su due otterrà il suo bel posto al sole. E oltretutto il sorteggio, per come viene concepito, umilia la dignità dei magistrati, privandoli del diritto di voto. Sarebbe stata commestibile (e altrettanto efficace per contrastare le correnti) una soluzione mediana: dieci membri eletti, dieci sorteggiati fra magistrati meritevoli. Ma lorsignori hanno fatto una scelta muscolare, radicale; muscolo per muscolo, diciamogli di no.
E c’è poi l’Alta Corte disciplinare, la corte dei miracoli. Che mette in castigo i magistrati ordinari, ma chissà perché non quelli contabili o amministrativi. Che è un giudice speciale, benché l’articolo 102 della Costituzione vieti d’istituire nuovi giudici speciali. Che decide su se stessa, essendo giudice d’appello contro le proprie sentenze. Che sfugge al ricorso in Cassazione, anche qui in contrasto con l’articolo 111 della Costituzione. Che altera la proporzione fra membri togati e membri laici a vantaggio dei secondi. E che infine concorre alla moltiplicazione dei pani, dei pesci e dei Csm, disarticolando il potere giudiziario. Risposta: no, tre volte no.
Posso aggiungere una notazione personale? Ero in dubbio, quando la riforma venne presentata dal governo Meloni, nel giugno 2024. Strada facendo i suoi padrini ne hanno rivelato l’intenzione: una riforma contro la magistratura, non in sua difesa. E l’hanno blindata con quattro votazioni parlamentari senza correggerne una virgola. Tutto l’opposto dell’esperienza maturata alla Costituente, di quel reciproco parlarsi ed ascoltarsi tra forze politiche diverse. E allora dico no, per questo governo e per chi in futuro vorrà replicarne il metodo. Con la speranza che s’impari la lezione.
lunedì 9 marzo 2026
Da Epstein alla guerra, il potere senza più limiti
di Tomaso Montanari - Ilfattoquotidiano.it - 08/03/2026
Abbiamo dimenticato che ciò che limita il potere limita anche la guerra. La guerra, che ora divampa: senza limiti.
Senza limiti. Lo smisurato, illimitato, impunito genocidio di Gaza ha aperto la porta a una guerra senza limiti: morali, giuridici, umanitari. Senza limiti politici, senza limiti di tempo (può durare “forever”), e senza limiti di luogo (nessuno è al sicuro). È questo ciò che colpisce e travolge della situazione in cui il criminale lucido Netanyahu e il criminale appannato Trump hanno precipitato il mondo con la servile, succube complicità dei governi europei, incluso quello più grottesco – il nostro –, e con la sola, luminosa, eccezione di quello spagnolo.
La guerra senza limiti è la conseguenza diretta della definitiva rottura del già precarissimo equilibrio dei poteri interni alle democrazie occidentali. Negli ultimi tempi una inarrestabile legge di proporzionalità inversa ha visto il potere di pochissimi super ricchi farsi senza limiti e il potere dei cittadini venire costretto entro limiti sempre più angusti: l’estrema diseguaglianza economica ci ha riportato a un sistema di caste che ordina, dall’alto verso il basso, chi può fare di tutto giù giù fino a chi non può fare nulla, nemmeno manifestare in piazza. Così, questa guerra è una “Epstein War” non solo nel movente occasionale (oscurare il coinvolgimento di Trump nell’abisso di fango e sangue degli Epstein files), ma ancor di più nell’antropologia del potere. Quando Trump (in una intervista al New York Times del gennaio di quest’anno) ha dichiarato che il suo unico limite è la sua stessa moralità, stava applicando al governo del mondo lo stesso metro con cui si era regolato in tutta la sua vita di imprenditore malavitoso e frequentatore del mondo di Epstein. Un mondo di isole, palazzi, aerei privati in cui la legge non vigeva e in cui i ricchi e i potenti potevano fare letteralmente di tutto: senza limiti. Non c’è alcuna soluzione di continuità tra la violenza privata sui corpi delle donne irretite da Epstein e le bombe sui corpi delle bambine iraniane: il filo che lega questi scempi è l’assoluto arbitrio di chi non riconosce alcun limite esterno.
Non c’è soluzione di continuità tra i “pieni poteri” del maschio, bianco e ricco nelle alcove di Epstein, quello del presidente degli Stati Uniti dentro il suo Paese (Minneapolis) e quello degli Stati Uniti nel mondo (Venezuela, Iran). In tutti i casi, un potere che considera se stesso “assoluto” non riconosce alcun limite: all’interno non contano la Costituzione, gli Stati federati, i sindaci, i governatori, le università, all’esterno non contano il diritto internazionale, gli altri Stati, gli organismi sovranazionali. In questo assetto non esistono freni: né sul piano simbolico (si può far presiedere il consiglio di Sicurezza dell’Onu a Melania Trump, sbeffeggiando contemporaneamente il genere femminile e le Nazioni Unite, proprio come Caligola umiliava il Senato facendo senatore il proprio cavallo), né su quello sostanziale (si può immaginare e creare un anti-Onu a conduzione privata, l’osceno Board of Peace). Non esistono argini al potere del capo: mentre ogni altro potere interno (parlamenti, magistrature, giornali, università…) o esterno (consessi sovranazionali, corti internazionali, ong…) viene limitato, svuotato, represso. Agitando il feticcio di una sovranità popolare anch’essa senza limiti, di fatto si priva il popolo sovrano di ogni vero potere: un progetto funzionale a fare la guerra, perché una legge ferrea stabilisce che “il potere di aprire e far cessare le ostilità è esclusivamente nelle mani di coloro che non combattono” (Simone Weil). Dovremmo aprire gli occhi sulla relazione che c’è tra lo smontaggio degli equilibri delle democrazie (marginalizzazione dei parlamenti, sottomissione delle magistrature ai governi, repressione securitaria) e questo terribile amore per la guerra.
Di recente, il filosofo del diritto Tommaso Greco ha ricordato (in Critica della ragione bellica, Laterza 2025) come per il Kant del trattato sulla Pace perpetua il mantenimento della pace dipenda in primo luogo dagli ordinamenti interni degli Stati: che proprio a questo fine devono essere “repubblicani”, cioè garantire che siano i rappresentanti dei cittadini a decidere “se la guerra può o non può essere fatta”. Una richiesta che certo non avviene laddove i capi di Stato sono i “proprietari”, dice Kant, dello Stato stesso.
Il fatto che il capo incontri il limite del Parlamento, della legge e di una magistratura libera rende meno probabile la guerra: perché rende più probabile che quello Stato sia disposto a riconoscere il limite degli altri Stati, e che ci si doti, insieme, di un sistema sovrastatale di regole e istituzioni. Esattamente tutto ciò che ora stiamo distruggendo a rotta di collo: perché abbiamo dimenticato che ciò che limita il potere limita anche la guerra. La guerra, che ora divampa: senza limiti.
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